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Multe agli inadempienti.
Vi informiamo che sono in atto delle verifiche da parte delle autorità giudiziarie per controllare che vengano rispettati gli adempimenti sulla pubblicità / comunicazioni / siti web richiesti per legge.
E’ obbligatorio dal 29 luglio 2009 riportare sul sito web aziendale anche i seguenti dati: registro delle imprese, codice fiscale partita iva e capitale sociale.
Riportiamo in fondo alla presente email lo stralcio delle nuovi disposizioni di legge (Legge 7 luglio 2009, n. 88, c.d. “Comunitaria 2008”).
In caso di omissione, la sanzione minima è di 206 € ma può salire fino a 2.065 €.
Vi consigliamo di verificare SUBITO le vostre disposizioni interne e controllare che sul vostro SITO WEB siano inserire le informazioni richieste.
Promo.it è a disposizione per qualsiasi ulteriore approfondimento sulla questione e ti consiglia vivamente di verificare se sul tuo sito hai pubblicato i dati richiesti per evitare di incorrere nelle sanzioni suddette.
La nostra divisione web è a disposizione per effettuare la modifica.
La richiesta può essere effettuata online inviando la form che si trova in questo indirizzo http://www.promo.it/Siti-e-Applicazioni-web/Richiesta-inserimento-dati.html oppure scrivendo a promoweb@promo.it o chiamando il numero 0399669900 int 2.
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Informazioni obbligatorie di pubblicità e informativa
Da indicare, negli atti e nella corrispondenza delle imprese
Al fine di adeguare la normativa nazionale a quella comunitaria, la Legge 7 luglio 2009, n. 88, c.d. “Comunitaria 2008”, pubblicata sul Supplemento Ordinario n. 161 alla Gazzetta Ufficiale del 14 luglio 2009 ha modificato/integrato gli artt. 2250, denominato “Indicazione negli atti e nella corrispondenza” e 2630, “Omessa esecuzione di denunce, comunicazioni o depositi”, C.c., in materia di adempimenti pubblicitari / informativi delle società.
I nuovi adempimenti pubblicitari
Il citato art. 2250, C.c., già prevedeva, prima dell’intervento della Legge Comunitaria 2008, per le società soggette all’obbligo d’iscrizione nel Registro delle Imprese di indicare, negli atti e nella corrispondenza, una serie di informazioni.
Tali informazioni, da riportare ad esempio nei contratti, fatture, ordini, lettere, ecc., distinte per tipologia di società, sono le seguenti:
Società di capitali e Società di persone (commi 1 e 3, art. 2250)
• la sede della società
• l'ufficio del Registro delle Imprese presso il quale la società risulta iscritta
• il numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese (coincidente con il codice fiscale)
• lo stato di liquidazione a seguito di scioglimento della società
Società di capitali (comma 2, art. 2250)
• il capitale sociale nella somma versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio
Srl e spa (comma 4, art. 2250)
• la sussistenza di un unico socio (società unipersonale)
Si rammenta l’obbligo pubblicitario previsto altresì dall’art. 2497-bis, C.c., relativo all’indicazione negli atti e nella corrispondenza della società o ente alla cui attività di direzione e coordinamento la società è soggetta.
L’art. 42L’art. 42, Legge Comunitaria 2008, integra per le sole società di capitali (spa, sapa e srl) gli adempimenti pubblicitari / informativi previsti a carico delle società in generale.
Al citato art. 2250, C.c., sono stati aggiunti 3 nuovi commi che rispettivamente prevedono:
• la possibilità di pubblicazione degli atti soggetti all’iscrizione o deposito presso il Registro delle Imprese in un’altra lingua “ufficiale” della Comunità europea (ad esempio, in francese) purché all’atto sia allegata una traduzione giurata di un esperto (comma 5);
Il successivo comma 6 precisa che:
“in caso di discordanza con gli atti pubblicati in lingua italiana, quelli pubblicati in altra lingua ai sensi del quinto comma non possono essere opposti ai terzi, ma questi possono avvalersene, salvo che la società dimostri che essi erano a conoscenza della loro versione in lingua italiana”.
• l’obbligo di fornire le informazioni previste dai commi 1, 2, 3 e 4, del citato art. 2250, C.c. anche sul sito web della società.
In merito si evidenzia che il nuovo comma 7 dispone che:
“le società di cui al quinto comma [società di capitali] che dispongono di uno spazio elettronico destinato alla comunicazione collegato ad una rete telematica ad accesso pubblico forniscono, attraverso tale mezzo, tutte le informazioni di cui al primo, secondo,terzo e quarto comma”.
Il regime sanzionatorio
A seguito della modifica/integrazione attuata dal citato art. 42, Legge Comunitaria 2008, è prevista, espressamente per l’omissione delle informazioni sopra esaminate, la sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 2630, C.c.
L’art. 2630, C.c., infatti dispone, nella sua novellata stesura, che è punito con la seguente sanzione pecuniaria “chiunque essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società” (ad esempio, consiglieri C.d.A., Amministratore unico, ecc.) omette di eseguire i sopra citati obblighi pubblicitari:
sanzione pecuniaria amministrativa = da € 206 a € 2.065
Il citato art. 2630, C.c., così dispone:
“chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’articolo 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro. Se si tratta di omesso deposito dei bilanci, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata di un terzo.”
La decorrenza delle nuove disposizioni
Le nuove disposizioni sopra esposte decorrono dal 29 luglio 2009 (quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della citata Legge Comunitaria 2008).
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